In data 18.07.2023 FIMAC S.p.A. si è adeguata alle nuove norme in materia di segnalazioni riservate (c.d. “whistleblowing”), ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Canali di segnalazione

Messaggio di posta elettronica, da trasmettere all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza di FIMAC S.p.A., protetto dal ricorso alla crittografia dei messaggi in entrata/uscita e ad accesso riservato ed esclusivo dei componenti dell’Organismo.

L’indirizzo è il seguente: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

È possibile, inoltre, previa richiesta formulata tramite posta elettronica all’Organismo di Vigilanza, presentare la segnalazione direttamente ai componenti dell’Organismo stesso, in occasione di un incontro “in presenza” o tramite “videoconferenza”.

Cosa segnalare

Si ricorda che è possibile segnalare fatti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo e che riguardino informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della società.

In particolare, possono essere oggetto di segnalazione:

a)

illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. artt. 24 e ss.);

b)

violazioni del Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, oppure dei relativi protocolli, anche se non aventi immediata rilevanza penale;

c)

violazione del diritto dell’Unione Europea, nei seguenti ambiti: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

d)

atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

e)

atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

f)

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Tutela della riservatezza e divieto di ritorsioni

L’Organismo di Vigilanza, al quale FIMAC S.p.A. affida il compito di gestire e dare seguito alle segnalazioni, avrà cura di garantire la riservatezza sull’identità del segnalante, sull’identità della persona coinvolta dalla segnalazione e sul contenuto della stessa.

È in ogni caso vietata e severamente punita, da FIMAC S.p.A. e dalla Legge italiana, qualsiasi ritorsione o conseguenza negativa su chi abbia presentato una segnalazione, anche se risultata successivamente infondata, purché il segnalante abbia agito in buona fede. Solo in caso di dolo o colpa grave, il segnalante potrebbe essere chiamato a rispondere della propria condotta nelle sedi più appropriate.

Canali di segnalazione esterna, divulgazione pubblica e denuncia

Nel caso in cui la segnalazione presentata non abbia seguito, cioè in assenza di un riscontro da parte dell’Organismo di Vigilanza entro il termine massimo di tre mesi e sette giorni dalla ricezione delle informazioni di cui sopra, il segnalante può ricorrere, nell’ordine:

1.

ai canali di segnalazione esterna istituiti e gestiti da ANAC e reperibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

2.

alla divulgazione pubblica delle informazioni, mediante rilascio delle informazioni alla stampa (solo in assenza di riscontro da ANAC);

3.

alla denuncia all’autorità giudiziaria, contabile o amministrativa.

Tali mezzi di segnalazione non possono essere impiegati, in ogni caso, per segnalare le violazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente elenco (reati presupposto e infrazioni del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001).